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Decreto Legge del 21 settembre 2021, n. 127

Buongiorno,

In ottemperanza al Decreto Legge del 21 settembre 2021, n. 127 al fine di mantenere adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute di tutto il personale aziendale (ivi compresi i dipendenti delle ditte coinvolte in lavori/servizi e forniture) si avvisano le organizzazioni e i soggetti coinvolti che a partire dal 15/10/2021 si potrà accedere all’ufficio ed ai cantieri della S.T.E.A.M. S.r.l. solamente se in possesso del green pass, che a richiesta dovrà essere esibito.

L’obbligo del green pass: i soggetti destinatari

L’art. 3 del D.L. n. 127/2021 inserisce l’art. 9-septies nel D.L. n. 52/2021, che disciplina l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato. Per effetto di tale disposizione, dal 15 ottobre al 31 dicembre, termine dello stato di emergenza, sono obbligati, per accedere al luogo nel quale svolgono l’attività lavorativa, ad avere ed esibire il green pass:

  • tutti i lavoratori del settore privato;
  • i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti.

Le esenzioni

L’obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute del 04 agosto 2021 ed alla Circolare 25 settembre del 2021 del Ministero della salute, Tale certificazione contiene:

  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105”;
  • la data di fine di validità della certificazione (non oltre il 30/11/2021);
  • i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
  • il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);
  • il numero di iscrizione all’ordine o il codice fiscale del medico certificatore

Le verifiche

L’obbligo di verifica del possesso di green pass è posto in capo al datore di lavoro; tale verifica è estesa anche ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Coloro che saranno trovati sprovvisti di green pass valido al momento dell’ingresso oppure che comunicheranno di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ovvero che si rifiuteranno di esibirla, non potranno accedere nei luoghi di lavoro (Uffici, Cantieri, ecc..).

A partire dal 15/10/2021, i nostri capo cantiere, responsabili d’ufficio, delegati formalmente dalla Direzione e secondo precisa procedura operativa aziendale, effettueranno controlli completi della validità dei GREEN PASS utilizzando l’App. Ministeriale “Verifica C19” e secondo le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021.

Certi di una vs fattiva collaborazione, Porgiamo Distinti saluti.

Pomezia (RM) 11/10/2021

S.T.E.A.M. S.r.l.